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Procedure urbanistiche, la Corte dei Conti condanna i dirigenti comunali Pes e Casagrande

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Dovranno pagare 15mila euro a testa al Comune, più la rivalutazione con gli interessi e le spese di giudizio, il sessantaquattrenne dirigente comunale Francesco Pes della sezione territorio e ambiente, e il sessantacinquenne ex dirigente Luigi Casagrande, già responsabile dell’urbanistica dall’inizio dell’anno in pensione.

L’ha deciso la Corte dei Conti dell’Umbria, con la sezione composta dal presidente Piero Carlo Floreani, il consigliere Rosalba Di Giulio e il consigliere estensore Pasquale Fava, nella sentenza depositata mercoledì scorso dopo la camera di consiglio che risale all’8 giugno. I due ingegneri sono stati chiamati dalla magistratura contabile, per l’atto del 15 dicembre 2021, «per sentirli condannare, in favore del Comune di Gubbio, al pagamento in parti eguali di 102.948,37 in relazione a gravi carenze rilevate nelle procedure urbanistiche di lottizzazione». La vicenda riguarda la zona di San Donato, verso la Contessa.

Sono accusati – si legge nelle 20 pagine della sentenza – di aver rilasciato, nonostante la mancanza di opere di urbanizzazione primaria, le concessioni edilizie e le licenze di abitabilità, nonché di aver omesso, pur in presenza del pagamento degli oneri di urbanizzazione, le attività preordinate alla realizzazione e al collaudo delle opere pubbliche, con la conseguenza che larghe aree del territorio comunale risultano prive di marciapiedi, illuminazione e verde pubblico, con grave danno della comunità residente. Il danno consiste, è stato rilevato, nella mancata realizzazione e acquisizione al pubblico patrimonio del verde pubblico, degli impianti di illuminazione e dei marciapiede.

Le difese, con l’avvocato Marco Luigi Marchetti (nel caso di Casagrande unitamente al legale Michele Tavazzi), hanno eccepito la nullità e inammissibilità della citazione e la prescrizione dell’azione contabile e del credito risarcitorio, chiedendo in via subordinata la riduzione dell’addebito. I legali hanno insistito sulla sopravvenuta carenza di danno, conseguenziale all’acquisizione delle aree al demanio stradale comunale nonché alla messa a bando del servizio di illuminazione delle aree interessate.

La Corte dei Conti ha dichiarato ammissibile la citazione in quanto «contiene e descrive puntualmente tutti gli elementi costitutivi dell’illecito penale. Anche l’eccezione di prescrizione non ha pregio, atteso che il danno da omessa acquisizione delle aree standard ha natura permanente e persiste fino all’acquisizione delle aree al demanio o al patrimonio».

I giudici hanno sottolineato, tra l’altro, come «dalla documentazione versata in atti è emersa la totale assenza di attenzione nei riguardi delle aree verdi, stante la mancata cessione di queste preziosissime aree destinate a standard urbanistico». I due ingegneri, nella qualità di responsabili del settore preposto alla corretta esecuzione, sono ritenuti nella sentenza «gravemente colpevoli di aver omesso di adottare gli atti strumentali alla cessione delle aree standard destinate a verde pubblico».