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Fatturazioni false, Gubbio multato e inibizione per due mesi del segretario generale Fabio Cecchetti

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Stadio "Pietro Barbetti" (foto As Gubbio 1910)

Società multata di 3.000 euro e inibizione per due mesi del segretario generale Fabio Cecchetti. Questa la decisione relativa all’inchiesta su operazioni finanziarie ritenute inesistenti, oltre a false fatturazioni legate a sponsorizzazioni mai avvenute, contesto che ha causato anche i rinvii a giudizio dell’ex e attuale presidente del club eugubino Marco Fioriti e Sauro Notari. Il club ha sottolineato che si tratta di vicende ereditate dalla precedente gestione.

Questo il testo del comunicato emesso dalla Figc: “Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 129 pf 22-23 adottato nei confronti di Fabio Cecchetti e della società As Gubbio 1910, avente ad oggetto la seguente condotta: Fabio Cecchetti, all’epoca dei fatti soggetto facente parte dell’ordinamento federale nella qualità di Segretario generale (segretario-responsabile amministrativo) della società As Gubbio 1910 srl, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 84 delle Noif, per avere, in concorso con Sauro Notari, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società As Gubbio 1910 srl, ognuno con un proprio autonomo apporto causale e in ragione dell’incarico funzionale da ciascuno all’epoca ricoperto all’interno della Società, ovvero, dell’essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, posto in essere condotte finalizzate all’emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, il tutto come meglio descritto al capo di imputazione 10) del Decreto che Dispone il Giudizio emesso dal GIP di Perugia, Natalia Giubilei versato in atti; As Gubbio 1910, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata da Sauro Notari, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società As Gubbio 1910, e da Fabio Cecchetti; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per Fabio Cecchetti e 3.000 euro di ammenda per la società As Gubbio 1910; si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.