Hanno provato a riaccendere le polemiche i fanatici dell’ambientalismo e chi è sempre a caccia di voti nell’apprendere che, per i cementifici di Guidonia e di Colleferro, il Tar del Lazio e il Consiglio di Stato non hanno nemmeno bocciato i progetti, avanzati rispettivamente da Buzzi Unicem Spa e Italcementi Spa, di alimentare i due impianti di proprietà con il Css-Combustibile, ma solo deliberato che in quei casi non sussistessero i presupposti per applicare la proceduta semplificata introdotta dall’articolo 35 terzo comma del Decreto Legge numero 77/20121. Maldestro e ingannevole per i cittadini il tentativo di mettere in correlazione e addirittura assimilare percorsi e situazioni sui territori e, soprattutto, impianti totalmente differenti, quali sono da un lato quelli di Guidonia e di Colleferro, e dall’altro quelli di Gubbio.
Le due recenti pronunce del Consiglio di Stato, sezione IV, sugli appelli proposti da Buzzi Unicem Spa (sentenza numero 8094/2023) e da Italcementi Spa (sentenza numero 8093/2023) si riferiscono a situazioni completamente diverse da quelle definite dal Tar dell’Umbria col rigetto dei ricorsi proposti dal Comune di Gubbio. In particolare, il Consiglio di Stato ha respinto i due appelli richiamando l’ampia discrezionalità di cui gode la Regione quando, in base al principio di precauzione, deve accertare se l’intervento comporti o meno una modifica sostanziale dell’Aia (Autorizzazione integrata ambientale), con quel che consegue ai fini della sottoposizione dello stesso intervento a Via (Valutazione impatto ambientale).
Ebbene, in quei due casi, ciò che è stato decisivo è che l’unico soggetto deputato all’istruttoria, cioè l’Arpa, aveva ritenuto – con motivazioni strettamente aderenti alle peculiarità delle due situazioni di Guidonia e di Colleferro – che non fosse compiutamente dimostrato che l’utilizzo del Css-Combustibile in quei due cementifici, per ragioni connesse per esempio alla viabilità, non avrebbe arrecato rischi rilevanti per la salute pubblica e per l’ambiente, così integrando una modifica sostanziale dell’Aia. Queste le ragioni per cui, in presenza di questi elementi istruttori, la Regione Lazio aveva imposto alle due società interessate la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione.
La situazione a Gubbio è completamente diversa, anzi è opposta. Infatti, la Regione Umbria ha affidato l’istruttoria all’Arpa locale, la quale esaminati puntualmente i progetti e pur imponendo una serie di prescrizioni, ha ritenuto che l’utilizzo del Css-Combustibile presso i cementifici di Gubbio non integrasse una modifica sostanziale per la ragione, appunto, che l’Agenzia competente non ha ravvisato nell’intervento rischi per la salute pubblica o per l’ambiente. Questo è il contesto in cui il Tar dell’Umbria, con le due sentenze passate in giudicato, ha ritenuto che gli argomenti, giuridici e fattuali, addotti dal Comune di Gubbio nel tentativo di dimostrare il contrario non avessero fondamento.
L’affidabilità e attendibilità di Arpa Umbria non può essere messa in discussione, soprattutto dall’ex sindaco Orfeo Goracci che come noto promosse l’attivazione di cinque centraline di controllo della qualità dell’aria sul territorio eugubino inducendo le cementerie Barbetti e Colacem a finanziare l’acquisto e manutenzione delle strumentazioni. I fanatici dell’ambientalismo hanno provato a mettere in dubbio la professionalità e l’autonomia di Arpa Umbria, ma la realtà dei fatti – confortata da due decisioni del Tar dell’Umbria che non si può far finta non esistano – testimonia ampiamente la trasparenza e la competenza che hanno caratterizzato, come sempre, l’operato dell’organismo regionale. Se si dovesse mettere in discussione Arpa Umbria, si potrebbe teoricamente fare altrettanto per Arpa Lazio. Insinuare, senza aver letto a fondo le sentenze, analogie che non esistono e inseguire i fanatismi è tempo perso.