Il Tar sospende il dimensionamento scolastico in Umbria e blocca la formulazione degli organici negli istituti

Bloccata l’organizzazione scolastico per il prossimo anno, con l’impossibilità pratica di procedere alla formulazione degli organici e di conseguenza il rischio che gli studenti nell’annata 2026-2027 si ritrovino senza insegnanti per chissà quanto tempo allungandosi i tempi. Questo l’effetto pratico più importante della decisione del Tar dell’Umbria che, irrompendo nel dimensionamento scolastico, ha sospeso l’efficacia dei decreti commissariali numero 60 e 62 del 2026 limitatamente alle misure riguardanti soltanto il Comune di Città di Castello.

Gubbio non ha per ora depositato il ricorso al tribunale amministrativo regionale.

La sospensiva sarà valida fino all’udienza di merito fissata per il 12 maggio prossimo.

L’ordinanza numero 32 del Tar accoglie l’istanza cautelare presentata dal Comune tifernate, che lo scorso 10 marzo aveva notificato e depositato il ricorso per tramite dell’avvocato Francesco De Matteis. Il Comune aveva impugnato il dimensionamento scolastico disposto dal Commissario ad acta per l’Umbria, il dottor Ernesto Pellecchia, nominato con delibera del Consiglio dei Ministri (decreto numero 60 del gennaio 2026) e con il successivo decreto direttoriale n. 62.

Il Tar, nell’accogliere l’istanza, ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti per la sospensiva. In punto di fumus (ovvero la fondatezza del ricorso), il tribunale ha evidenziato che il ricorso “presenti sufficienti profili di fondatezza” rispetto alle principali censure proposte. In particolare, i giudici hanno messo in discussione l’inerzia della Regione che avrebbe legittimato l’intervento sostitutivo dello Stato, stigmatizzando come “sproporzionata ed eccessiva” la decisione del Commissario di andare oltre la semplice attuazione delle misure decise dall’Assemblea Legislativa umbra con la delibera numero 86/2025 (relativa al dimensionamento nelle istituzioni scolastiche di Terni e Gubbio).

Il tribunale ha inoltre sottolineato che il Commissario ha ignorato l’istruttoria compiuta dalla Regione e le “gravi criticità concernenti l’Istituto di istruzione secondaria di primo grado di Città di Castello, rispetto al quale è riscontrabile già allo stato una situazione di sovraffollamento nel plesso scolastico di Via Collodi, ove è attualmente concentrata anche la maggior parte degli studenti del plesso di Via della Tina, oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione tuttora in corso”.

Quanto al periculum in mora (il pericolo nel ritardo), il Tar ha ritenuto che per il Comune di Città di Castello sussista il danno grave e irreparabile. La disposta sospensione, grazie all’immediata fissazione dell’udienza di merito in tempo utile rispetto all’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, non compromette il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr. I giudici hanno tenuto conto “anche della necessità per il Comune di provvedere con urgenza al reperimento degli spazi necessari ai fini della suddivisione della popolazione scolastica attualmente ospitata nel plesso di ia Collodi in due distinti Istituti comprensivi”.