Il parcheggio privato davanti alle loro abitazioni occupato dalla sera alla mattina da uno stallo di sosta per disabili, con tanto di segnaletica.
Due eugubini, difesi dall’avvocato Gabriele Minelli, hanno citato davanti al Tar dell’Umbria, il Comune di Gubbio, difeso dall’avvocato Fabio Buchicchio, e il vicino di casa, difeso dall’avvocato Marco Luigi Marchetti, che aveva chiesto la realizzazione di uno stallo per la figlia con disabilità, chiedendo l’annullamento del provvedimento dello stesso Comune relativo al posto disabili.
Il Comune di Gubbio, con “ordinanza mai comunicata ai ricorrenti”, ha istituito su richiesta del vicino “uno spazio di sosta riservato alla figlia dello stesso in quanto titolare del contrassegno per diversamente abili, stallo insistente sull’area destinata a parcheggio” dei due ricorrenti, i quali apprendevano “degli effetti dell’ordinanza in questione solo successivamente a seguito dell’installazione sul posto della segnaletica verticale con cui si individuava un parcheggio riservato ai disabili nell’area di loro proprietà e della contestuale copertura dei cartelli attestanti la proprietà privata”.
I due proprietari chiedevano e ottenevano dal Comune di Gubbio “la rimozione della segnaletica sopracitata, ritenuta illegittima in quanto insistente nel parcheggio di loro esclusiva proprietà”, con la conseguente “rimozione della segnaletica verticale precedentemente disposta e della copertura della segnaletica attestante la privata proprietà”.
Il vicino si opponeva all’archiviazione del procedimento di revoca dell’ordinanza e ricomparivano strisce e segnaletica, con nuova ordinanza che imponeva ai due eugubini di “eliminare entro 24 ore dal ricevimento della presente qualsivoglia impedimento all’utilizzo dello spazio regolamentato come stallo di sosta riservato al titolare di contrassegno invalidi”. Anche questa ordinanza, però, non veniva notificata ai due ricorrenti, che una mattina assistevano “all’installazione, da parte dei Vigili Urbani del Comune di Gubbio, della segnaletica per disabili, alla rimozione della catena posta a delimitazione del parcheggio privato, nonché alla copertura del cartello indicante la proprietà privata”.
A questo punto scattava il ricorso al Tar. I giudici amministrativi hanno ripercorso tutta la vicenda che riguarda quell’area oggetto di lottizzazione più di 40 anni fa, scoprendo una serie di mancanze da parte del Comune, negando “che il parcheggio in oggetto è un’opera di urbanizzazione primaria e non un parcheggio pertinenziale di natura privata del quale va garantito l’uso pubblico”. In quanto le opere di urbanizzazione primaria non sono mai state realizzate come prevedeva il progetto originale. In questo lasso di tempo, il Comune di Gubbio “è rimasto inerte, non avendo mai provveduto all’acquisizione dell’area, di proprietà dei ricorrenti in forza del rogito del …, con conseguente prescrizione dei diritti nascenti dalla convenzione”. I parcheggi, inoltre, sono pertinenziali delle rispettive abitazioni, realizzati su area di esclusiva proprietà, e non ricompresi nella recinzione per mera comodità di utilizzazione.
I giudici amministrativi, infine, hanno ritenuto giusto evidenziare che la legge “non consente di individuare gli stalli su aree private”. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti del Comune.
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