Processo penale a Duchini a Carlo Colaiacovo, tutti assolti. La famiglia del nipote Giuseppe e FC Gold andranno avanti in sede civile

Con l’assoluzione in blocco si è concluso, al tribunale di Firenze, il processo a carico dell’ex procuratore aggiunto di Perugia Antonella Duchini e di altri cinque imputati, tra i quali l’imprenditore eugubino Carlo Colaiacovo, accusati a vario titolo di corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio e peculato. L’assoluzione è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio, ponendo fine a un procedimento complesso che riuniva tre distinti filoni d’indagine.

I giudici hanno pronunciato le assoluzioni con diverse formule: “Perché il fatto non sussiste”, “perché estinti per intervenuta prescrizione” e “perché non è previsto dalla legge come reato”.

Insieme a Duchini e Colaiacovo, sono stati assolti anche i carabinieri Costanzo Leone e Orazio Gisabella, l’avvocato Pietro Gigliotti e l’imprenditore Valentino Rizzuto.

Per Duchini, che era la principale imputata, restavano in piedi un episodio di corruzione in atti giudiziari e due presunte rivelazioni di segreto d’ufficio. Accuse analoghe per il suo stretto collaboratore, l’ex carabiniere del Ros Orazio Gisabella. Per entrambi il pubblico ministero aveva chiesto condanne pesanti: 12 anni e mezzo per l’ex magistrata e 13 per l’ex militare. Gli altri imputati, coinvolti in modo diverso nei vari procedimenti, sono usciti indenni anche per la prescrizione, la depenalizzazione del reato di abuso d’ufficio e la riqualificazione giuridica di alcune contestazioni.

IL COMUNICATO. Giuseppe Colaiacovo e FC Gold Srl hanno diffuso un comunicato congiunto dopo la sentenza. “L’assoluzione non è nel merito, se non per un solo capo d’imputazione, limitato all’imputato Duchini. L’azione legale prosegue in sede civile per risarcimento danni. In riferimento alla sentenza emessa nella odierna mattinata dal tribunale di Firenze nel procedimento, anche noto come Duchini-Carlo Colaiacovo e altri, Giuseppe Colaiacovo e FC Gold, già costituitisi come parti civili nel relativo giudizio, visti dei flash di agenzia non condivisibili che sono stati già diramati, nella osservanza dell’obiettività dell’informazione, intendono puntualizzare e chiarire la natura delle formule adottate dal tribunale per assolvere gli imputati, primo fra tutti Carlo Colaiacovo. L’assoluzione disposta a favore di Duchini, Gisabella, Leone e Carlo Colaiacovo rispetto all’addebito nevralgico della inchiesta afferente il troncone Colaiacovo e che concerne il reato di abuso di ufficio, consistito secondo la accusa nell’avere l’ex magistrato concesso un sequestro preventivo in via d’urgenza sulla partecipazione di FC Gold in Financo, controllante di Colacem, è stata determinata non già dalla infondatezza della accusa, ma dalla recente abrogazione del reato di abuso di ufficio. L’essersi risolto il tribunale di Firenze per il non luogo a procedere nei confronti di Duchini, Gisabella, Leone e Carlo Colaiacovo riguardo al reato di rivelazione di atti di ufficio di cui al punto 4), è stato giustificato dalla intervenuta prescrizione: insomma per il decorso del tempo. La prescrizione poteva essere rinunciata dagli imputati che con tale scelta avrebbero potuto sottoporsi alla decisione sul merito del tribunale di Firenze. Costoro hanno invece preferito valersi della prescrizione. E così uscire di scena. Ne discende che, proprio perché in relazione al nucleo portante delle contestazioni afferenti il troncone Colaiacovo, il collegio fiorentino non si è pronunciato sul merito, certamente non può assumersi che i giudicanti abbiano asseverato le condotte tenute all’epoca dagli imputati, se non quella oggetto dell’addebito di cui al capo 3), l’unica per la quale la Dott.ssa Duchini è uscita assolta nel merito, con la formula perché il fatto non sussiste. Quel che è certo è che Giuseppe Colaiacovo, Daniela Colaiacovo e Orietta Migliarini, insieme a FC Gold avvieranno a ore una rilevantissima causa di risarcimento danni contro i medesimi. Sarà quindi la giustizia civile a stabilire se le tesi propugnate dalla accusa in sede penale fossero o meno fondate”.