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Ordinanza di San Silvestro contro alcol e botti

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La solita ordinanza per la notte di San Silvestro, che a Gubbio nessuno in buona sostanza rispetta. Il sindaco Filippo Mario Stirati ha stabilito – come da prassi – il divieto di somministrazione e vendita alcolici e altre bevande, per asporto, in contenitori di vetro e in contenitori metallici e tutela delle persone e degli animali dai possibili danni derivanti dall’utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici nel periodo di Capodanno.

Nello specifico l’ordinanza stabilisce: ai titolari di pubblici esercizi, ai titolari di distributori automatici nonché ai venditori ambulanti ed ai soggetti autorizzati, operanti nel Centro Storico, così come delimitato dalle mura urbiche e largo di Porta Marmorea, il divieto di vendere e somministrare bevande per asporto in contenitori in vetro ed in contenitori metallici, a decorrere dalle ore 18 del 31 dicembre alle 8 del primo gennaio. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da legge e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni delle ordinanze dall’articolo 7 del Decreto Legislativo numero 264/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro.

E’ altresì stabilito, dalle 14 del 31 dicembre fino alle 8 del primo gennaio il divieto di far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici all’interno del centro storico di Gubbio e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali. I fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici di libero commercio possono essere esplosi, ove non espressamente vietato dalla presente ordinanza, comunque a debita distanza dalle persone fragili e dagli animali, evitando le zone affollate per la presenza di eventi o per altri motivi.

Si fa presente che, salvo il fatto non costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo numero 267/2000, comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro.